|
REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA IN APNEA LEGGE ATTUALMENTE VIGENTE
Fermo restando che attualmente in ottemperanza al decreto Mipaaf del 6 dicembre 2010 è obbligatorio per chi esercita la pesca in apnea esibire la ricevuta stampabile che attesta l’avvenuto censimento sul sito del ministero delle politiche agricole e forestali (maggiori dettagli qui), la legge tutt’ora vigente e che disciplina il nostro sport è ancora il DPR 02/10/1968 n.1639. Tale decreto esplicita il “regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965 numero 963”. Il decreto legislativo 9 gennaio 2012 - N. 4, in abrogazione del decreto legislativo 26 maggio 2004 - N.153, fa decadere per intero il valore della legge 14 luglio 1965, n. 963 e dell’articolo numero 7 del DPR 02/10/1968 n.1639 ma resta in vigore tutto il resto prescritto da quest’ultimo e che nel nostro caso è contenuto negli articoli 128-131 dello stesso come di seguito riportato.
DPR 02/10/1968 n.1639 - Vigente alla G.U. 20/07/2004 n. 168 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, SULLA DISCIPLINA DELLA PESCA MARITTIMA
Sezione III REGOLAMENTO DELLA PESCA SUBACQUEA
Articolo 128
Esercizio della pesca subacquea professionale. La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 128/bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva. La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi. (1) È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea (2). (1) Viene specificato in seguito che è consentito solo la pesca di molluschi cefalopodi (polpi, seppie, ecc) (2) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 129
Limitazioni. L'esercizio della pesca subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta; c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo; e) dal tramonto al sorgere del sole (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 130
Segnalazione. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 131
Limitazioni di uso del fucile subacqueo. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
|
Made by EmmeAlfa - ©2012